Patente nautica D1, è uscito un nuovo decreto dirigenziale
Sono passati pochi mesi dall'emanazione del Decreto 31/2026 che dava piena operatività alla patente nautica D1, ed ecco che adesso fa la sua comparsa un nuovo Decreto che lo sostituisce integralmente: il Decreto Dirigenziale prot. 199 del 22 aprile 2026.Come mai questa sostituzione? Il motivo è indicato nelle prime righe della nuova norma, perché nel frattempo “sono emerse nuove tematiche e ulteriori esigenze applicative”, in altre parole certi aspetti andavano definiti meglio e con maggiori dettagli.Ed in effetti, leggendolo con attenzione, si vede che adesso i contorni delle diverse procedure sono meglio definiti, ad esempio è presente un fac simile di registro delle presenze del corso teorico, che prima non era menzionato. Ma andiamo con ordine, cercando di sintetizzare le nuove e diverse procedure operative a partire da questa nuova base di legge che servirà ai diversi “attori” in campo per fare al meglio il loro lavoro. CONTROLLATI E CONTROLLORI Da una parte ci sono gli “enti erogatori”, vale a dire scuole nautiche, consorzi e centri di istruzione per la nautica, che possono organizzare corsi ed esami, nella loro sede, per questa nuova patente, in base ad una serie di regole precise. Dall'altra ci sono gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile) che devono rilasciare dette patenti e devono svolgere attività di vigilanza e verifica sui primi soggetti indicati. CORSO FORMATIVO Veniamo adesso al corso formativo, che si articola in una parte teorica e una pratica. Sappiamo già che la durata minima del corso teorico è di 5 ore, e che si deve svolgere in presenza. La frequenza alle lezioni è obbligatoria e ciascuna lezione frontale non può superare le due ore giornaliere. Il ritardo massimo consentito è di 15 minuti. Le assenze dei candidati devono essere segnate nel registro del corso teorico di cui all'Allegato D. Tutte le assenze devono essere recuperate entro 30 giorni dalla fine del corso, e devono essere documentate. Anche le 5 ore delle esercitazioni pratiche (devono essere non consecutive ed individuali) presuppongono la partecipazione effettiva dei candidati, dunque in caso di assenza devono essere recuperate integralmente. A seguito della positiva frequentazione delle 5 ore di esercitazioni pratiche individuali, la scuola rilascia l'attestazione della effettuazione delle esercitazioni pratiche, che sarà richiesta per accedere all'esame finale e sarà utile anche in caso di bocciatura, per poter rifare l'esame entro un anno dalla fine del corso. ESAME FINALE Per l'esame finale, il candidato presenta apposita istanza tramite l'Allegato E. Deve pagare degli importi, diversi a seconda che l'esame si svolga in motorizzazione piuttosto che nella scuola, e poi per l'istanza saranno necessarie due foto in formato ICAO (che è lo standard internazionale per le foto tessera usate in documenti come passaporto, carta d’identità e altre pratiche ufficiali), il certificato medico e gli estremi dei pagamenti PagoPA effettuati. All'esame dovrà ricordarsi di portare l'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche. In caso di bocciatura, potrà rifare l'esame dopo un mese. Se viene bocciato una seconda volta però non ci sono altre possibilità, se non quella di presentare una nuova istanza, entro un anno, allegando l'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche. Dopo un anno però il candidato è tenuto a frequentare tutto di nuovo, sia il corso teorico che quello pratico. Nella linea SIDA Nautica si possono trovare tutti i prodotti utili al conseguimento della patente D1: dal corso di teoria Aula Nautica e al Registro di frequenza al corso, necessari alle scuole nautiche, fino ad arrivare al Manuale della patente nautica D1 e a Sida Quiz App NAU per il candidato. | ![]() ![]() |
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